IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.
306, che ha emanato il regolamento per l'organizzazione del Ministero
dell'ambiente;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1990,   n.   368,   concernente   la
riorganizzazione   del  Servizio  prevenzione  degli  inquinamenti  e
risanamento ambientale;
  Considerata l'esigenza di  provvedere  alla  articolazione  in  due
servizi del predetto Servizio;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, concernente il bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno finanziario 1991 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 1991-1993, nonche' il programma triennale
1989-1991 per la tutela dell'ambiente;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, ed in particolare i commi 2, 3 e 4  dell'art.
17;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 ottobre 1991;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 1991;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Competenze del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei
   rifiuti,   il   risanamento   del   suolo   e    la    prevenzione
   dell'inquinamento di natura fisica.
  1.  Al  Servizio  per  la  tutela  delle  acque,  la disciplina dei
rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione  dell'inquinamento
di natura fisica sono attribuite:
    a)   le   competenze   in   materia   di   tutela   delle   acque
dall'inquinamento  gia'  attribuite  al  Comitato   interministeriale
previsto  dall'art.  3  della  legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle
gia' attribuite dalla stessa legge e dalle  successive  modifiche  ed
integrazioni   al   Ministero  dei  lavori  pubblici,  trasferite  al
Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2,  comma  1,  lettera  a),
della  legge  8 luglio 1986, n.  349, nonche' le competenze di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  1988,  n.  217,  a
norma dell'art. 3, comma 3, e degli articoli 10, 11, 13 e 14;
    b)  le  competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma
dell'art. 2, commi 16 e 17, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la
concertazione dei provvedimenti relativi all'attuazione  dei  decreti
del  Presidente  della  Repubblica  8 giugno 1982, n. 470, e 3 luglio
1982, n. 515, concernenti rispettivamente la qualita' delle acque  di
balneazione  e delle acque di superficie destinate alla produzione di
acqua  potabile,  nonche'  le  competenze  attribuite  al   Ministero
dell'ambiente  dalla  legge  24  gennaio  1986, n. 7, dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, a norma dell'art.
8, comma 2, dell'art. 18, comma 5, dell'art. 19, commi 2, 5  e  7,  e
dalla legge 4 agosto 1989, n. 283;
    c)  le  competenze  in  materia  di  smaltimento dei rifiuti e di
bonifica dei suoli  gia'  attribuite  al  Comitato  interministeriale
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 8 luglio 1986, n.  349,
nonche' le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con legge
29  ottobre  1987,  n.  441, con legge 9 novembre 1988, n. 475, e con
legge 10 febbraio 1989, n. 45;
    d) le competenze attribuite al  Ministro  dell'ambiente  a  norma
dell'art.  2,  comma  6,  della  legge  8  luglio  1986,  n. 349, per
assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle
funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la  tutela  e
l'utilizzazione delle acque;
    e)  le  competenze  generali e particolari attribuite al Ministro
dell'ambiente in materia di acque destinate al consumo umano;
    f) le competenze attribuite al Ministro  dell'ambiente,  a  norma
dell'art.  2,  comma  15,  della  legge 8 luglio 1986, n. 349, per la
concertazione degli atti di indirizzo  e  di  coordinamento  previsti
dalla  legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite
alle regioni, e degli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni
delegate alle regioni stesse,  ove  riferiti  ad  inquinamenti  delle
acque e del suolo di natura chimica, fisica e biologica;
    g)  le  competenze  attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma
dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per quanto riguarda la
componente della tutela delle acque e del suolo e la  disciplina  dei
rifiuti  nell'istruttoria  finalizzata alla dichiarazione di "area ad
elevato  rischio  di  crisi  ambientale",  per  l'individuazione  dei
conseguenti  obiettivi,  per  gli  interventi di risanamento e per la
formazione dei piani di disinquinamento;
    h) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente,  a  norma
dell'art.  2,  comma  14,  della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai fini
della  fissazione  dei  limiti  massimi   di   accettabilita'   delle
concentrazioni  e  dei  limiti  massimi  di  esposizione  relativi ad
inquinamenti delle acque e del suolo  di  natura  chimica,  fisica  e
biologica, di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    i) le competenze in materia di difesa del suolo di cui alla legge
18  maggio  1989,  n. 183, a norma dell'art. 5, comma 3, dell'art. 7,
comma 2, dell'art. 30, comma 2, nonche' alla legge 7 agosto 1990,  n.
253,  a  norma  dell'art.  3,  comma  1  e  2,  dell'art. 5, comma 2,
dell'art. 9, comma 1, dell'art. 10 e dell'art. 15, commi 3 e 4;
    l) le competenze di cui alla legge 28  agosto  1989,  n.  305,  a
norma  dell'art.  6,  dell'art.  8, dell'art. 11, per quanto riguarda
l'inquinamento delle acque e del suolo e la disciplina dei rifiuti, e
dell'art. 15, commi 1 e 2;
    m) le competenze in materia di autorizzazioni e di  notifiche  di
cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
    n)  le funzioni di segreteria del comitato tecnico-scientifico di
cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441,  costituito  con
decreto  ministeriale 24 novembre 1987; del Comitato nazionale per la
difesa del suolo di cui agli articoli 6 e 7  della  legge  18  maggio
1989,  n. 183; dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10  della  legge  29  ottobre
1987,  n.  441;  del  comitato di coordinamento istituito nell'ambito
dell'intesa Stato-regione Lombardia di cui al paragrafo III del  "Pi-
ano  quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi
Lambro, Olona e  Seveso"  allegato  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - L'art. 17 della legge n. 400/1988  recante  disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, e' cosi' formulato:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge
          n.    349/1986  (Istituzione  del Ministero dell'ambiente e
          norme in materia di danno ambientale), e' il seguente:
             "1. Il Ministero esercita:
               a)   le   funzioni   gia'   attribuite   al   Comitato
          interministeriale  previsto  dall'art.  3  della  legge  10
          maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge
          e dalle successive modifiche ed integrazioni  al  Ministero
          dei lavori pubblici".
             -  Il testo dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 217/1988
          (Attuazione della direttiva CEE  n.  86/280  concernente  i
          valori  limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi
          di talune sostanze pericolose che  figurano  nell'elenco  I
          dell'allegato  della  direttiva  CEE  n.  76/464,  ai sensi
          dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.    183)  e'  il
          seguente:  "3.  L'indicazione  di  ulteriori  elementi puo'
          essere  prescritta,  in  via  generale,  con  decreto   del
          Ministro dell'ambiente".
             -  Il  testo degli articoli 10, 11, 13 e 14 del predetto
          D.P.R. n.  217/1988 e' il seguente:
             "Art. 10 (Competenze del Ministero dell'ambiente). -  1.
          Il Ministero dell'ambiente:
               a)  stabilisce  i  programmi specifici di cui all'art.
          14;
               b) ha funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita' connesse all'applicazione del presente decreto;
               c) definisce le procedure tecniche per la vigilanza ed
          il controllo sugli scarichi;
               d)  cura l'organizzazione dei dati conoscitivi forniti
          dalle regioni".
             "Art. 11 (Modifiche e integrazioni dei valori  limite  e
          degli   allegati   tecnici).  -  1.  Le  modificazioni,  le
          integrazioni   e   le   sostituzioni   delle   disposizioni
          specifiche  relative  alle sostanze pericolose, disposte da
          direttive  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee,  sono
          apportate   con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di
          concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato.
             2.  In  caso  di  modifica delle conoscenze scientifiche
          relative principalmente alla tossicita',  alla  persistenza
          ed   alla  accumulazione  delle  sostanze  negli  organismi
          viventi e nei sedimenti o in caso  di  perfezionamento  dei
          migliori   mezzi   tecnici  disponibili,  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente, di concerto con  i  Ministri  della
          sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          possono  essere  modificati i valori limite o fissati nuovi
          valori limite di cui all'allegato III".
             "Art. 13 (Funzioni ispettive). - 1.  Le  amministrazioni
          dello  Stato,  le  regioni  e  gli  enti locali esercitano,
          nell'ambito delle rispettive  competenze,  le  funzioni  di
          controllo   ispettive   per   l'applicazione  del  presente
          decreto, avvalendosi degli organi tecnici di  cui  all'art.
          12.
             2.  Gli  ispettori possono accedere agli impianti e sedi
          di attivita' e richiedere i  dati,  le  informazioni  ed  i
          documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni.
          Sono  muniti  di  documento  di  riconoscimento  rilasciato
          dall'autorita' che li  ha  nominati  e  sono  ufficiali  di
          polizia  giudiziaria  in  relazione  all'espletamento delle
          connesse funzioni ispettive".
            "Art. 14 (Programmi specifici).  -  1.  Per  le  sostanze
          oggetto  di  specifica disciplina, di cui all'allegato III,
          con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con  il
          Ministro   della   sanita'   e   con   gli  altri  Ministri
          interessati,  sono  stabiliti   programmi   specifici   per
          ridurre,  evitare  od eliminare l'inquinamento derivante da
          fonti significative di queste sostanze, comprese  le  fonti
          multiple   e  diffuse,  diverse  dalle  fonti  di  scarichi
          soggette al regime dei valori limite  di  cui  al  presente
          decreto.
             2.  Il decreto che approva i programmi di cui al comma 1
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
             3. Nella formulazione dei programmi specifici si  terra'
          conto  delle  misure  e delle tecniche piu' appropriate per
          assicurare la sostituzione ed il riciclo delle sostanze  di
          cui al comma 1.
             4.  I  programmi specifici saranno diretti a promuovere,
          in vista  del  conseguimento  dei  predetti  obiettivi,  il
          coordinato   utilizzo   dei  vigenti  strumenti  finanziari
          disponibili a livello comunitario, statale e regionale.
             5. In sede di prima applicazione, entro due  anni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, sono
          adottati i programmi  specifici  che  diventano  vincolanti
          dopo tre anni dalla data della loro pubblicazione".
             -  La  legge n. 7/1986, concerne: "Conversione in legge,
          con modificazioni, del  D.L.  25  novembre  1985,  n.  667,
          recante  provvedimenti  urgenti  per  il  contenimento  dei
          fenomeni di eutrofizzazione".
             -  Il testo dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 236/1988
          (Attuazione della direttiva CEE n.  80/778  concernente  la
          qualita'  delle  acque destinate al consumo umano, ai sensi
          dell'art. 15 della legge 16 aprile  1987,  n.  183)  e'  il
          seguente: "2. Le competenze statali di cui alle lettere a),
          b), c) e d), sono esercitate dal Ministro della sanita', di
          concerto  con  il  Ministro dell'ambiente; la competenza di
          cui alla  lettera  f)  e'  esercitata  dal  Ministro  della
          sanita';  le  competenze  di cui alle lettere e) e g), sono
          esercitate dal Ministro dei lavori  pubblici,  di  concerto
          con i Ministri della sanita' e dell'ambiente".
             - Il testo dell'art. 18, comma 5, del predetto D.P.R. n.
          236/1988  e'  il  seguente:  "5.  I provvedimenti di deroga
          devono essere comunicati immediatamente ai Ministeri  della
          sanita' e dell'ambiente".
             -  Il  testo  dell'art.  19, commi 2, 5 e 7 del predetto
          D.P.R. n.  236/1988 e' il seguente:
             "2. La proroga e'  disposta  con  decreto  del  Ministro
          della  sanita',  di concerto con il Ministro dell'ambiente,
          su richiesta della regione interessata.
             3-4 (Omissis).
             5.  In  caso  di  ritenuta   insufficienza   del   piano
          presentato  dalla  regione  ai  sensi  della lettera b) del
          comma  3,  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,   di
          concerto  con  il  Ministro della sanita', sono disposte le
          misure integrative la cui adozione da parte  della  regione
          e' condizione di efficacia della proroga stessa.
             6. (Omissis).
             7. Le misure di cui al comma 6, se relative a materie di
          competenza   statale,  sono  adottate  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  dei  Ministri dell'ambiente e
          della sanita'".
             - La legge n. 283/1989 concerne: "Conversione in  legge,
          con  modificazioni,  del  decreto-legge  13 giugno 1989, n.
          227,   recante   provvedimenti   urgenti   per   la   lotta
          all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico
          e per l'eliminazione degli effetti".
             -  Il  D.P.R.  n.  915/1982, concerne: "Attuazione delle
          direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai  rifiuti,  n.  76/403
          relativa  allo  smaltimento  dei  policlorodifenili  e  dei
          policlorotrifenili e n.  78/319 relativa ai rifiuti tossici
          e nocivi".
             - La legge n. 441/1987 concerne: "Convenzione in  legge,
          con modificazioni, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, recante
          disposizioni   urgenti   in   materia  di  smaltimento  dei
          rifiuti".
             - La legge n. 475/1988 concerne: "Conversione in  legge,
          con  modificazioni,  del  D.L.  9  settembre  1988, n. 397,
          recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento  dei
          rifiuti industriali".
             -  La  legge n. 45/1989 concerne: "Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre  1988,  n.
          527,  recante  disposizioni urgenti in materia di emergenze
          connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali".
             -  La  legge  n.  833/1978  concerne:  "Istituzione  del
          Servizio sanitario nazionale".
             - La legge n. 183/1989 concerne: "Norme per il riassetto
          organizzativo e funzionale della difesa del suolo".
             -  La  legge   n.   253/1990   concerne:   "Disposizioni
          integrative  alla  legge  18  maggio  1989, n. 183, recante
          norme per il riassetto  organizzativo  e  funzionale  della
          difesa del suolo".
             -  L'art.  15,  commi  1  e  2,  della legge n. 305/1989
          (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente),  e'
          cosi' formulato:
             "Art. 15 (Disposizioni varie). - 1. Con proprio decreto,
          il  Ministro  dell'ambiente  provvede  a  definire le norme
          tecniche e le procedure autorizzative relative al trasporto
          ed alla commercializzazione dei combustibili  derivanti  da
          rifiuti,  nel  quadro  delle  norme  vigenti  in materia di
          combustibili.
             2. Per la realizzazione di interventi nel  quadro  delle
          iniziative internazionali per la tutela del Mediterraneo e'
          autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1990".