IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, che ha emanato il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 4 dicembre 1990, n. 368, concernente la riorganizzazione del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale; Considerata l'esigenza di provvedere alla articolazione in due servizi del predetto Servizio; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993, nonche' il programma triennale 1989-1991 per la tutela dell'ambiente; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare i commi 2, 3 e 4 dell'art. 17; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Competenze del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica. 1. Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica sono attribuite: a) le competenze in materia di tutela delle acque dall'inquinamento gia' attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle gia' attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217, a norma dell'art. 3, comma 3, e degli articoli 10, 11, 13 e 14; b) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell'art. 2, commi 16 e 17, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi all'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e 3 luglio 1982, n. 515, concernenti rispettivamente la qualita' delle acque di balneazione e delle acque di superficie destinate alla produzione di acqua potabile, nonche' le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, a norma dell'art. 8, comma 2, dell'art. 18, comma 5, dell'art. 19, commi 2, 5 e 7, e dalla legge 4 agosto 1989, n. 283; c) le competenze in materia di smaltimento dei rifiuti e di bonifica dei suoli gia' attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con legge 29 ottobre 1987, n. 441, con legge 9 novembre 1988, n. 475, e con legge 10 febbraio 1989, n. 45; d) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque; e) le competenze generali e particolari attribuite al Ministro dell'ambiente in materia di acque destinate al consumo umano; f) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 15, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione degli atti di indirizzo e di coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e degli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse, ove riferiti ad inquinamenti delle acque e del suolo di natura chimica, fisica e biologica; g) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per quanto riguarda la componente della tutela delle acque e del suolo e la disciplina dei rifiuti nell'istruttoria finalizzata alla dichiarazione di "area ad elevato rischio di crisi ambientale", per l'individuazione dei conseguenti obiettivi, per gli interventi di risanamento e per la formazione dei piani di disinquinamento; h) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai fini della fissazione dei limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti delle acque e del suolo di natura chimica, fisica e biologica, di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; i) le competenze in materia di difesa del suolo di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, a norma dell'art. 5, comma 3, dell'art. 7, comma 2, dell'art. 30, comma 2, nonche' alla legge 7 agosto 1990, n. 253, a norma dell'art. 3, comma 1 e 2, dell'art. 5, comma 2, dell'art. 9, comma 1, dell'art. 10 e dell'art. 15, commi 3 e 4; l) le competenze di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, a norma dell'art. 6, dell'art. 8, dell'art. 11, per quanto riguarda l'inquinamento delle acque e del suolo e la disciplina dei rifiuti, e dell'art. 15, commi 1 e 2; m) le competenze in materia di autorizzazioni e di notifiche di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349; n) le funzioni di segreteria del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, costituito con decreto ministeriale 24 novembre 1987; del Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui agli articoli 6 e 7 della legge 18 maggio 1989, n. 183; dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441; del comitato di coordinamento istituito nell'ambito dell'intesa Stato-regione Lombardia di cui al paragrafo III del "Pi- ano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso" allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 17 della legge n. 400/1988 recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' cosi' formulato: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e' il seguente: "1. Il Ministero esercita: a) le funzioni gia' attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici". - Il testo dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 217/1988 (Attuazione della direttiva CEE n. 86/280 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva CEE n. 76/464, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) e' il seguente: "3. L'indicazione di ulteriori elementi puo' essere prescritta, in via generale, con decreto del Ministro dell'ambiente". - Il testo degli articoli 10, 11, 13 e 14 del predetto D.P.R. n. 217/1988 e' il seguente: "Art. 10 (Competenze del Ministero dell'ambiente). - 1. Il Ministero dell'ambiente: a) stabilisce i programmi specifici di cui all'art. 14; b) ha funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' connesse all'applicazione del presente decreto; c) definisce le procedure tecniche per la vigilanza ed il controllo sugli scarichi; d) cura l'organizzazione dei dati conoscitivi forniti dalle regioni". "Art. 11 (Modifiche e integrazioni dei valori limite e degli allegati tecnici). - 1. Le modificazioni, le integrazioni e le sostituzioni delle disposizioni specifiche relative alle sostanze pericolose, disposte da direttive del Consiglio delle Comunita' europee, sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. In caso di modifica delle conoscenze scientifiche relative principalmente alla tossicita', alla persistenza ed alla accumulazione delle sostanze negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere modificati i valori limite o fissati nuovi valori limite di cui all'allegato III". "Art. 13 (Funzioni ispettive). - 1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di controllo ispettive per l'applicazione del presente decreto, avvalendosi degli organi tecnici di cui all'art. 12. 2. Gli ispettori possono accedere agli impianti e sedi di attivita' e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'autorita' che li ha nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'espletamento delle connesse funzioni ispettive". "Art. 14 (Programmi specifici). - 1. Per le sostanze oggetto di specifica disciplina, di cui all'allegato III, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con gli altri Ministri interessati, sono stabiliti programmi specifici per ridurre, evitare od eliminare l'inquinamento derivante da fonti significative di queste sostanze, comprese le fonti multiple e diffuse, diverse dalle fonti di scarichi soggette al regime dei valori limite di cui al presente decreto. 2. Il decreto che approva i programmi di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 3. Nella formulazione dei programmi specifici si terra' conto delle misure e delle tecniche piu' appropriate per assicurare la sostituzione ed il riciclo delle sostanze di cui al comma 1. 4. I programmi specifici saranno diretti a promuovere, in vista del conseguimento dei predetti obiettivi, il coordinato utilizzo dei vigenti strumenti finanziari disponibili a livello comunitario, statale e regionale. 5. In sede di prima applicazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati i programmi specifici che diventano vincolanti dopo tre anni dalla data della loro pubblicazione". - La legge n. 7/1986, concerne: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione". - Il testo dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 236/1988 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) e' il seguente: "2. Le competenze statali di cui alle lettere a), b), c) e d), sono esercitate dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente; la competenza di cui alla lettera f) e' esercitata dal Ministro della sanita'; le competenze di cui alle lettere e) e g), sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'ambiente". - Il testo dell'art. 18, comma 5, del predetto D.P.R. n. 236/1988 e' il seguente: "5. I provvedimenti di deroga devono essere comunicati immediatamente ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente". - Il testo dell'art. 19, commi 2, 5 e 7 del predetto D.P.R. n. 236/1988 e' il seguente: "2. La proroga e' disposta con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, su richiesta della regione interessata. 3-4 (Omissis). 5. In caso di ritenuta insufficienza del piano presentato dalla regione ai sensi della lettera b) del comma 3, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sono disposte le misure integrative la cui adozione da parte della regione e' condizione di efficacia della proroga stessa. 6. (Omissis). 7. Le misure di cui al comma 6, se relative a materie di competenza statale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanita'". - La legge n. 283/1989 concerne: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti". - Il D.P.R. n. 915/1982, concerne: "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi". - La legge n. 441/1987 concerne: "Convenzione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti". - La legge n. 475/1988 concerne: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali". - La legge n. 45/1989 concerne: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali". - La legge n. 833/1978 concerne: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale". - La legge n. 183/1989 concerne: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". - La legge n. 253/1990 concerne: "Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". - L'art. 15, commi 1 e 2, della legge n. 305/1989 (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente), e' cosi' formulato: "Art. 15 (Disposizioni varie). - 1. Con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente provvede a definire le norme tecniche e le procedure autorizzative relative al trasporto ed alla commercializzazione dei combustibili derivanti da rifiuti, nel quadro delle norme vigenti in materia di combustibili. 2. Per la realizzazione di interventi nel quadro delle iniziative internazionali per la tutela del Mediterraneo e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1990".